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Richieste Cambio turno – Riposo compensativo

Moduli per la richiesta di cambio turno e riposo compensativo personale ATA

Descrizione

Riposo compensativo

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.

Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Cambio turno

Alla luce dell’orario di lavoro del singolo collaboratore scolastico, fissato ad inizio anno nel piano annuale delle attività, le modifiche orarie all’interno della stessa giornata (come ad esempio il cambio turno con il collega che esegue una turnazione pomeridiana nello stesso reparto di competenza) devono essere richieste al DSGA o al Dirigente scolastico, unici soggetti competenti ad autorizzarle.

 

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