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Richiesta Permesso L.104

Modulo per la richiesta di Permesso Legge 104 (docenti/ATA)

Descrizione

Modalità di fruizione dei permessi legge 104 

Ad inizio anno scolastico i Dirigenti Scolastici richiedono al personale docente e ATA una pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

I giorni di permesso previsti:

  • Sono tre al mese.
  • Sono fruiti esclusivamente a giorni per i docenti, possono essere fruiti ad ore per il personale Ata.
  • Sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.
  • Sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08).
  • Sono coperti da contribuzione previdenziale.
  • Sono utili a tutti gli effetti.
  • Non riducono le ferie.
  • Non riducono la tredicesima

Si evidenzia che:

  • In caso di fruizione parziale dei giorni di permesso (ad esempio, 2 giorni nel mese di riferimento invece che 3), non è previsto alcun diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
  • Non è previsto alcun recupero dei giorni fruiti.
  • La programmazione mensile dei giorni in cui assistere il disabile, per i docenti, non è disciplinata da alcuna norma e si rimanda alla circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 e all’Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (evidenziamo che, in caso di urgenza, la comunicazione del permesso può essere effettuata 24 ore prima o comunque prima dell’inizio delle lezioni del giorno di riferimento)

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Allegati

Permesso-Legge-104-92

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Contatti

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