Descrizione
Modalità di fruizione dei permessi legge 104
Ad inizio anno scolastico i Dirigenti Scolastici richiedono al personale docente e ATA una pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.
I giorni di permesso previsti:
- Sono tre al mese.
- Sono fruiti esclusivamente a giorni per i docenti, possono essere fruiti ad ore per il personale Ata.
- Sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.
- Sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08).
- Sono coperti da contribuzione previdenziale.
- Sono utili a tutti gli effetti.
- Non riducono le ferie.
- Non riducono la tredicesima
Si evidenzia che:
- In caso di fruizione parziale dei giorni di permesso (ad esempio, 2 giorni nel mese di riferimento invece che 3), non è previsto alcun diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
- Non è previsto alcun recupero dei giorni fruiti.
- La programmazione mensile dei giorni in cui assistere il disabile, per i docenti, non è disciplinata da alcuna norma e si rimanda alla circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 e all’Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (evidenziamo che, in caso di urgenza, la comunicazione del permesso può essere effettuata 24 ore prima o comunque prima dell’inizio delle lezioni del giorno di riferimento)
I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
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